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Agevolazioni. Non scatta la decadenza

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IL CASO RISOLTO
Detrazioni 55%
Bonus del 55%: sanzione se manca la comunicazione

Fonte: Il Sole 24 Ore

Autore: Luca De Stefani

Il 31 marzo 2013 scade l’invio della comunicazione alle Entrate per i lavori sul risparmio energetico degli edifici, effettuati tra 2012 e 2013, per i quali sono stati effettuati pagamenti nel 2012. Il mancato invio – come ci chiede Francesco Virecci – non ha come conseguenza la decadenza dell’agevolazione, ma comporta l’applicazione della sanzione da 258 euro a 2.065 euro (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, risposta 3.5) perché per sanare questa omissione, non può essere utilizzata la remissione in bonis, introdotta dall’articolo 2, Dl 16/2012 (sanzione di 258 euro).
I contribuenti che nel 2012 hanno sostenuto spese per il risparmio energetico detraibili dall’Irpef/Ires al 55% e non hanno terminato i lavori entro il 31 dicembre 2012, devono inviare entro il 31 marzo 2013 l’apposita comunicazione all’agenzia delle Entrate, indicando l’ammontare di quanto hanno pagato nel 2012. Per i privati e i lavoratori autonomi vale il principio di cassa, cioè la spesa è "sostenuta" al momento del pagamento con bonifico, mentre per le imprese vale quello di competenza. Il provvedimento del 6 maggio 2009 ha stabilito che i soggetti obbligati all’invio di questa comunicazione sono solo quelli che contemporaneamente: proseguono dei lavori iniziati nell’anno precedente; hanno "sostenuto" (cassa o competenza, per le imprese) spese agevolate nell’anno precedente a quello dell’invio della comunicazione.
Quindi, se i lavori sono effettuati entro il 31 dicembre 2012, ma il pagamento viene effettuato nel 2013, la comunicazione non va inviata. Mentre se c’è stato un acconto lo scorso anno, va spedita, indicando i dati di quel pagamento. Infine, se un acconto è stato effettuato lo scorso anno, ma i lavori sono iniziati nel 2013, non va effettuato alcun invio alle Entrate. L’invio della comunicazione alle Entrate non sostituisce quella da trasmettere all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Inoltre, il contribuente con lavori a cavallo d’anno deve continuare ad attestare che i lavori non sono stati ultimati nell’anno precedente, se vuole iniziare a beneficiare della detrazione del 55% già dalla dichiarazione di quel periodo d’imposta, senza attendere la fine dei lavori e il conseguente invio della documentazione all’Enea. Per sanare l’omessa trasmissione non può essere utilizzata la remissione in bonis, introdotta dall’articolo 2, Dl 16/2012 (sanzione di 258 euro), in quanto con questo istituto possono essere sanati solo gli adempimenti e le comunicazioni indispensabili per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali. Non si può utilizzare, invece, per le omissioni che assumono natura di «mera irregolarità» e dal cui «mancato o tardivo adempimento discenda la sola irrogazione di sanzioni» e non la perdita del beneficio (circolare 28 settembre 2012 n. 38/E, paragrafo 1.3).