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Il tesoro nel bidone-Ecco gli scarti per fare energia

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Un decreto del Minambiente sui sottoprodotti da utilizzare per produrre energia

Fonte: Italia Oggi

Autore: di Alberto Grimelli

Gli scarti da lavorazione agricola e alimentare diventano carburante per produrre energia. Sta per essere varato dal ministero dell’ambiente il decreto ministeriale d’attuazione dell’articolo 184 bis comma 2 del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, in merito all’utilizzo energetico dei sottoprodotti.
Un provvedimento molto atteso perchè eliminerebbe ogni interpretazione soggettiva del testo normativo in vigore, dando certezze agli operatori. «Il decreto non intende favorire l’uso energetico dei sottoprodotti rispetto ad altri possibili impieghi» recita l’articolo 1 della bozza di decreto, segno evidente della volontà del Ministero di mettere paletti ben definiti a questo specifico settore. Ancora non certa, perchè in via di definizione, la concezione di «normale pratica industriale» su cui si è esercitata anche la magistratura nel corso degli ultimi anni. È certo invece che, in base all’articolo 3, sarà necessario disporre di ampia documentazione tecnica per attestare che il sottoprodotto è «originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o oggetto». A tal fine la documentazione dovrà essere conservata per 5 anni. Non solo, al fine di garantire la tracciabilità di queste sostanze «il produttore o il detentore e l’impianto di destinazione sono tenuti a conservare copia del contratto di fornitura, delle eventuali fatture di acquisto e dei documenti che attestano il trasporto e l’avvenuto conferimento dei sottoprodotti per 5 anni.» Il sottoprodotto deve avere, in base all’articolo 184 bis, comma 1, lettera d) del dlgs 152/2006, requisiti per cui il suo «impiego non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana». Al fine del soddisfacimento di tale disposizione occorre avere «adeguata documentazione tecnica che descriva le caratteristiche del circuito produttivo di provenienza, le caratteristiche dei residui destinati all’impiego, le eventuali attività di preparazione dei residui ai fini dell’impiego, le caratteristiche dell’impianto di destinazione e delle modalità di utilizzo.» L’allegato I del decreto, in via di definizione, dal titolo «residui qualificabili come sottoprodotti utilizzabili per la produzione di energia elettrica tramite processi termochimici e digestione anaerobica» distingue in diverse tipologie di attività e prodotti utilizzabili. Per le attività agricole, zootecniche e forestali saranno classificabili come sottoprodotti le ramaglie, le radici, steli, stocchi ma anche gli effluenti zootecnici. Per le trasformazioni dei prodotti agricoli e forestali sono considerati sottoprodotti residui della prima lavorazione del tondame nonché altri residui legnosi, farinacee, crusche pannelli, vinacce e sanse d’oliva. Per quanto riguarda i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano saranno considerati tali carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali nonché sangue e tessuto adiposo, ma anche il contenuto del tubo digerente di mammiferi e ratti e farine di ossa e carne. Per ogni categoria di sottoprodotto sono specificate le normali pratiche industriali a cui può andare soggetto prima dell’utilizzo. Nell’ambito dei prodotti agricoli e trasformati: «trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, chiarificazione, sedimentazione, miscelazione». Per i prodotti d’origine animale, invece, saranno consentiti «trattamenti e specifiche di utilizzo previsti dal Regolamento CE 1069/2009 e dal Regolamento CE 142/2011».