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Il fotovoltaico mette alla prova i nuovi bonus

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Incentivi all’energia
Le tariffe scattano dal 27 agosto ma il budget rischia di finire in fretta

Fonte: Il Sole 24 Ore

Autore: Stefania Gorgoglione

Per la quinta volta nel giro di pochi anni, gli operatori del fotovoltaico – ma anche quelli delle altre energie pulite – sono chiamati a fare i conti con un nuovo set di regole e incentivi, tendenzialmente meno generoso di quello precedente. Dopo aver anticipato le bozze nei mesi scorsi, infatti, il Governo ha messo mano al riordino complessivo del sistema nazionale di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Le novità riguardano sia il solare fotovoltaico, sia le altre fonti rinnovabili (eolico, idroelettrico, biomasse, energia geotermica, eccetera).
L’efficacia delle nuove regole
Nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012 (la numero 159, supplemento ordinario numero 143) sono stati pubblicati il decreto ministeriale sul quinto conto energia – Dm 5 luglio 2012 – e il Dm 6 luglio 2012 sull’incentivazione delle altre fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. Entrambi i decreti sono entrati in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La piena operatività delle nuove disposizioni non è però immediata. Le nuove tariffe incentivanti previste nel decreto sul fotovoltaico, infatti, dovevano scattare al raggiungimento del costo cumulato di 6 miliardi di euro degli incentivi gravanti sul precedente regime di incentivazione sul quarto conto energia (come espressamente prevede il Dm 5 maggio 2011). A tal proposito, il Gestore dei servizi energetici – il 12 luglio scorso – ha comunicato all’Autorità per l’energia elettrica e il gas il raggiungimento dell’importo sopra indicato. Pertanto, il nuovo meccanismo di incentivazione per il fotovoltaico previsto dal decreto ministeriale appena emanato, entrerà a regime il 27 agosto prossimo, come stabilisce la delibera dell’Autorità 292/2012/R/efr.
Il decreto rinnovabili diverse dal fotovoltaico (Dm 6 luglio 2012) troverà invece applicazione a partire dal 2013. Le nuove tariffe incentivanti, distinte per tipologia di fonte e per tipo di impianto, si ridurranno del 2% all’anno fino al 2015.
Premi in discesa
Nel complesso, il valore degli incentivi è ridotto rispetto alla disciplina attuale. Va però sottolineato che la durata delle agevolazioni viene prolungata; fino ad oggi l’incentivo alle fonti non fotovoltaiche era riconosciuto per 15 anni, mentre in futuro la tariffa omnicomprensiva sarà parametrata alla vita media utile convenzionale dell’impianto che il nuovo decreto non fissa mai al di sotto dei 20 anni (a partire dalla data di entrata in esercizio), per arrivare fino a 30 anni per impianti idroelettrici di potenza superiore a 10 MW.
L’incognita più grande, comunque, riguarda il fotovoltaico, e in particolare la possibilità che il «tetto massimo annuale» delle risorse dedicate, pari a 6 miliardi e 700 milioni, si esaurisca pochissimo tempo dopo l’avvio del nuovo regime, se non addirittura prima del 27 agosto, stando alle previsioni più negative degli operatori. Al momento è questa la "spada di Damocle" che pende sul nuovo regime di incentivazione.
L’iscrizione al registro
Anche per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico – come già sperimentato con il quarto conto energia – è previsto il meccanismo di iscrizione in appositi registri informatici tenuti dal Gse. Sarà predisposto un registro per ogni specifica fonte e per ciascuna tipologia di impianto. Il nuovo decreto infatti stabilisce da 50 kW a 5mila kW l’arco di potenza nominale per tutte le fonti rinnovabili (elevata fino a 10mila kW per idroelettrico e 20mila kW per il geotermico), entro la quale è necessario iscriversi in un registro per accedere ai meccanismi di incentivazione. Gli impianti di dimensioni superiori alle soglie ora indicate sono invece sottoposti a una procedura di asta competitiva pubblica al ribasso, la cui base d’asta è costituita dal valore della tariffa incentivante.
Hanno accesso diretto agli incentivi gli impianti eolici e quelli alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW, insieme agli impianti idroelettrici di potenza fino a 50 kW e agli impianti a biomassa fino a 200 kW. Tutte le esenzioni dai meccanismi dei registri e dalla procedura di asta sono individuate all’articolo 4, comma 3 del decreto.