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Le acque utilizzate per scopi geotermici possono essere assimilate alle acque reflue domestiche

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La Regione può assimilare alle acque reflue domestiche le acque utilizzate per scopi geotermici che non siano state utilizzate nell’ambito dei cicli produttivi e che non abbiano subito trattamenti chimici.

Fonte: Greenreport

Autore: Eleonora Santucci

Lo afferma la Corte costituzionale – con sentenza 20 aprile 2012, n.100 – che dichiara "inammissibile la questione di legittimità costituzionale" promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia "Disposizioni in materia di attività estrattive e risorse geotermiche".

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle attività estrattive e delle risorse geotermiche, afferendo necessariamente alla tutela dell’ambiente, sarebbe di competenza legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione). E dunque non rientrerebbe nelle competenze della Regione.

Ma secondo la Corte la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha esercitato la propria competenza legislativa in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006, che, nell’individuare i criteri generali della disciplina degli scarichi delle acque, espressamente prevede che la normativa regionale possa assimilare alle acque reflue domestiche le altre acque reflue che abbiano "caratteristiche qualitative a esse equivalenti".

Così la legge regionale del Friuli ha equiparato (facoltà espressamente prevista dalla norma statale) ai fini della disciplina degli scarichi, le acque utilizzate per scopi geotermici – che non siano state utilizzate nell’ambito dei cicli produttivi e che non abbiano subito trattamenti chimici – alle acque reflue domestiche. Anche perché non è irragionevole ritenere che tale tipologia di acque presenti caratteristiche equivalenti a quella delle acque reflue domestiche.

A ulteriore riprova della equivalenza di questo tipo di acque con quelle domestiche il d.lgs. n. 152 del 2006 (l’art. 104), nel vietare lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, prevede che possano essere escluse dal divieto, dopo indagine preventiva , anche le acque utilizzate per scopi geotermici.

Lo stesso legislatore statale, dunque, esclude che le acque utilizzate per scopi geotermici presentino rischi di natura ambientale e addirittura giunge a prevedere che le stesse possano, "dopo indagine preventiva", essere reimmesse direttamente in falda.