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Regolamento Europeo per la prestazione energetica degli edifici

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Il Regolamento della Commissione Europea (16/01/2012 n. 244) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 21 marzo scorso ((GE 21/03/2012 n. L 81) istituisce un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi, per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.

Fonte: Rinnoabili&Territorio

Autore: Redazione

Il Regolamento da poco pubblicato sulla Gazzetta Europa integra la Direttiva 2013/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali, in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.

La direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia prevede che, entro il 31 dicembre 2018 per tutti gli edifici pubblici ed entro il 31 dicembre 2020 per quelli di nuova costruzione, sianoad energia quasi zero”, cioè che necessitino di un bassissimo se non nullo fabbisogno energetico –coperto principalmente da fonti rinnovabili– ed abbiano un’altissima prestazione energetica. Il ricorso all’uso di combustibili fossili deve, quindi, essere ridotto al minimo perché altamente inquinanti e produttori di CO2.

La direttiva delinea in modo generale come effettuare il calcolo della prestazione energetica degli edifici – che si può differenziare a livello nazionale e regionale – e quali sono i fattori da prendere in considerazione, come le caratteristiche termiche, il tipo di impianto di riscaldamento e raffrescamento, i sistemi di ombreggiamento ecc. Per ottenere un equilibrio ottimale tra costi iniziali e risparmi a lungo termine, gli Stati Membri dovranno fissare i requisiti minimi di prestazione energetica, (aggiornandoli ogni 5 anni) per gli edifici nuovi, esistenti e ristrutturati, per gli elementi dell’involucro edilizio, per i sistemi tecnici. Potranno essere esclusi dal calcolo della prestazione energetica gli edifici tutelati, temporanei, agricoli, residenziali utilizzati meno di 4 mesi all’anno, i luoghi di culto, i siti industriali, le officine, i fabbricati indipendenti sotto i 50 m².

Nell’oggetto e nel campo di applicazione del Regolamento si spiega che “Il quadro metodologico specifica norme per comparare le misure di efficienza energetica, le misure che incorporano l’energia da fonti rinnovabili e i pacchetti e le varianti di tali misure, sulla base della prestazione energetica primaria e del costo assegnato alla loro attuazione. Stabilisce anche le modalità di applicazione di tali norme a determinati edifici di riferimento al fine di identificare livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica”.
Con il Regolamento si specifica anche la metodologia che gli Stati membri dovranno utilizzare per calcolare i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi e già esistenti e presto saranno anche disponibili, da parte della Commissione Ue, delle apposite linee guida.

Lo scopo di questo quadro metodologico voluto della Commissione europea è assicurare che i limiti imposti dai diversi Paesi membri permettano di raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico assunti dall’Unione europea, con la Direttiva specifica.

Gli Stati membri dovranno, quindi, confrontare le proprie norme  con la metodologia comparativa tracciata dal Regolamento e trasmettere a Bruxelles una relazione dettagliata con tutti i dati utilizzati per il calcolo e i relativi risultati.

La relazione dovrà contenere i fattori di conversione dell’energia primaria applicati, i risultati dei calcoli sul piano macroeconomico e finanziario e altri dati, tenendo anche conto dell’evoluzione prevista dei prezzi di energia e carbonio.

Qualora dalla relazione emergesse che i “requisiti minimi di prestazione energetica in vigore sono significativamente meno efficienti sotto il profilo energetico dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica, la relazione comprende una giustificazione di tale differenza”.

Il livello significativamente meno efficiente sotto il profilo energetico dei requisiti minimi di prestazione energetica in vigore è calcolato come la differenza fra la media di tutti i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore e la media di tutti i livelli ottimali in funzione dei costi del calcolo utilizzato come riferimento nazionale per tutti gli edifici di riferimento e tipi di edifici utilizzati.

Se l’eventuale scarto non potesse essere giustificato, la relazione dovrà essere corredata di un piano con la descrizione di massima degli interventi opportuni per ridurre lo scarto a un’ampiezza non significativa entro la successiva revisione.

Il quadro metodologico descritto dal Regolamento, prescrive anche il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi, sulla base sia della prospettiva macroeconomica che di quella finanziaria, lasciando agli Stati membri il compito di determinare quale calcolo debba diventare il riferimento nazionale per la valutazione dei requisiti minimi nazionali di prestazione energetica. 
Le nuove regole –in vigore trascorsi venti giorni dalla pubblicazione in GE, obbligatorie in tutti i suoi elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri- si applicheranno a partire dal 9 gennaio 2013 agli edifici occupati da enti pubblici, e dal 9 luglio 2013 agli altri edifici.