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Il sostegno ai pannelli a terra vittima della liberalizzazione

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L’incentivo per la produzione a terra di energia fotovoltaica ora viene meno per effetto dell’articolo 65 del decreto liberalizzazioni, che esclude la tariffa incentivante di cui al Dm 3 marzo 2011 per gli impianti collocati a terra di aree agricole.

Fonte: Il Sole24ore

Autore: G.P.T

La produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche rientra nel reddito agrario se è ottenuta
nel contesto di una azienda agricola. La circolare dell’agenzia delle Entrate 32/09 ha individuato il rapporto di connessione che deve sussistere tra produzione di energia e l’esercizio dell’attività agricola. Se gli impianti sono integrati architettonicamente con i tetti dei fabbricati rurali l’attività energetica è sempre agricola a condizione che a loro volta i fabbricati siano asserviti a un terreno agricolo produttivo di reddito agrario. Questa soluzione rimane l’unica incentivata (articolo 65 del Dl 1/2012, decreto liberalizzazioni).
Se invece i pannelli fotovoltaici sono collocati a terra la circolare fissa dei parametri affinché l’attività possa rientrare nel reddito agrario: la produzione di energia fino a 200 kW ha comunque natura agricola se effettuata da un imprenditore agricolo; il fatturato della produzione agricola deve essere superiore alla vendita dell’energia da fonti fotovoltaiche esclusa la tariffa incentivante; l’impresa agricola deve coltivare almeno dieci ettari di terreno per ogni 100 kW escludendo la franchigia di 200 kW. Basta rispettare una di queste condizioni.
L’incentivo per la produzione a terra di energia fotovoltaica ora viene meno per effetto dell’articolo 65 del decreto liberalizzazioni, che esclude la tariffa incentivante di cui al Dm 3 marzo 2011 per gli impianti collocati a terra di aree agricole.
La limitazione non opera per gli impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo (rilasciato dal Comune sotto forma di permesso di costruire oppure Dia, oppure Scia) entro il 24 gennaio 2012 (data di entrata in vigore
del decreto). Sono salvi gli impianti per i quali è stata già presentata la richiesta presso il Comune a condizione che l’impianto entri in esercizio entro il 24 gennaio 2013 (entro un anno dal decreto). Sono salvi gli impianti fotovoltaici costruiti sulle serre di produzione agricola: continueranno a beneficiare della tariffa incentivante;
la tariffa applicabile è quella relativa agli impianti collocati su edifici. Per quelli sulle serre la copertura
non deve superare il 50%, per consentire l’accesso della luce per garantire le produzioni agricole.