Dal 2013, sulle spese destinate alla realizzazione di opere per il risparmio energetico la detrazione passerà a regime, ma scenderà dal 55% al 36%.
Così il comma 4, dell’art. 4, della “Manovra Monti” che è intervenuto nella messa a regime della detrazione del 36%, con l’introduzione dell’art. 16-bis, rubricato “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”, nel dpr n. 917/1986 (Tuir).
Ciò si evince con estrema chiarezza nella relazione di accompagnamento al decreto, in attesa di emanazione, dove si afferma che la detrazione del 55% per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prevista attualmente dal comma 48, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, viene prorogata sino al 31/12/2012, ma che a decorrere dal 1° gennaio 2013, “_ la predetta detrazione resta confermata a regime per effetto della novella recata dal comma 1, lett. h) del predetto articolo 106-bis del TUIR, nella misura del 36% …”.
In effetti, la lettera appena richiamata del nuovo articolo 16-bis del testo unico indica, tra gli interventi agevolabili, quelli “_ relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia _”.
La conseguenza è estremamente chiara e, in estrema sintesi, il passaggio significativo è il seguente: fino al 31 dicembre del 2012 sugli interventi destinati al risparmio energetico eseguiti fino a tale data, la detrazione si manterrà nella misura del 55%, ma a partire dal 1° gennaio successivo la detrazione viene messa a regime e assorbita dalla detrazione del 36% si ritiene, inevitabilmente, per i lavori eseguiti a partire da tale data, con l’applicazione del relativo regime (tetto, spalmatura e quant’altro).
Con il comma 3, del medesimo articolo 4 in commento, che richiama le disposizioni introdotte dall’articolo 25 del decreto legge numero 78 del 2010, convertito dalla legge numero 122/2010, destinate a contrastare l’evasione fiscale nel campo edile, si conferma il mantenimento della ritenuta d’acconto a carico di coloro che effettuano le prestazioni a favore dei committenti che fruiscono delle detrazioni, attualmente del 36% e del 55%, in futuro esclusivamente del 36%; detta ritenuta si rende applicabile senza alcuna modifica all’impianto vigente, pertanto nell’attuale misura del 4% (riduzione dal 10% eseguita con la manovra 2011), a cura delle banche, con obbligo di rivalsa, all’atto di accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti (Agenzia delle entrate, circolare numero 40/E del 2010).
Sul punto, infine, si ricorda che la ritenuta (che verrà effettuata dalla banca o dalle Poste) incide esclusivamente sull’imponibile della fattura e non sull’iva; pertanto, rispetto al totale di ogni bonifico, il soggetto incaricato della ritenuta (sostituto d’imposta) deve scorporare l’iva e, stante, la presenza di diverse aliquote, cui vanno assoggettati i diversi interventi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ci si debba sempre riferire all’aliquota più alta ovvero a quella fissata, attualmente, nella misura del 21%.