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Energia pulita in tutti i nuovi edifici dal 2012

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Il Dlgs di recepimento della direttiva rinnovabili pone l’obbligo di produrre energia pulita per i cittadini e le imprese edili che non sarà più sottoposto alla condizione che i Comuni lo inseriscano nei loro regolamenti edilizi

Fonte: Il Sole24ore

Autore: S.Re. G.Tu.

Diventano più rigidi i requisiti delle nuove costruzioni e delle «ristrutturazioni rilevanti» in termini di percentuale di apporto delle fonti rinnovabili. Ma la vera novità dettata dal Dlgs di recepimento della direttiva 20-20-20 è che l’obbligo di produrre energia pulita per i cittadini e le imprese edili non è più sottoposto alla condizione che i Comuni lo inseriscano nei loro regolamenti edilizi (come pochi hanno fatto, benché il termine ultimo fosse a fine 2010): dal giugno 2012 varrà per tutti. In sostanza, con l’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 4 del Testo unico dell’edilizia, è concessa implicitamente una proroga fino a maggio 2012 nei comuni che non avevano recepito il vecchio obbligo, dopodiché scattano le nuove regole.
Nel dettaglio, resta la prescrizione già prevista dal Dpr 59/2009 di assicurare nei nuovi edifici il 50% del fabbisogno annuo di energia per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di fonti rinnovabili, ma passa dal 20 al 25% la stessa quota per gli immobili nelle zone A (centri storici e zone assimilate).
Per il resto cambia tutto. Non è più vero che occorra assicurare perlomeno 1 kW di energia elettrica per ogni unità immobiliare abitativa (a prescindere dalla sua ampiezza) ma si passa a una formula per il calcolo rapportata alla superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno. Si prescinde quindi dal numero degli appartamenti, per creare un nuovo standard valido per tutto il palazzo, indipendente dal numero di piani e dal fatto che si riduca o meno in ampiezza ai piani superiori.
Le quote verdi dovranno poi crescere via via, secondo tre periodi temporali, fino a raggiungere il massimo nel 2017. Un ulteriore obbligo è quello di assicurare una certa percentuale (crescente nel tempo, dal 20 al 50%) di consumi energetici da fonti rinnovabili in genere (e comunque non solo da energia elettrica).
I criteri del calcolo sono dettagliati nell’allegato 1 del decreto. Non è finita: le regioni possono, se vogliono, inasprire tutte queste percentuali.
Dopo il bastone, un po’ di carota. Gli edifici che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 % beneficiano di un bonus volumetrico del 5% e non necessitano di parere consultivo della commissione edilizia (zone A comunque escluse).
 Il decreto chiarisce anche cosa si intenda per «ristrutturazioni rilevanti», parificate alle nuove costruzioni: si tratta di quelle integrali in edifici soggetti a demolizione e ricostruzione (anche fedele) o quelle in edifici esistenti con superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, in cui si intervenga nell’involucro. Esenti dagli obblighi gli edifici connessi a reti di teleriscaldamento, mentre quelli pubblici debbono garantire un 10% in più. In teoria resta possibile per il progettista attestare con relazione tecnica l’impossibilità di raggiungere le quote verdi, ma in tal caso si dovrà far decrescere l’intero fabbisogno termico prescritto per le nuove costruzioni, secondo una complessa formula.