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Decreto rinnovabili: quello che cambia e quello che cambierà

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Varato- tra le polemiche – il Decreto legislativo di attuazione della direttiva Europea 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Fonte: Rinnovabili e Territorio

Autore: Redazione

Il Consiglio dei Ministri del 3 marzo ha definitivamente varato il Decreto legislativo di attuazione della direttiva Europea 2009/28/CE sullo sviluppo dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Dopo l’iter parlamentare che aveva emendato in diversi punti la proposta del Governo, in particolare per rivedere la parte relativa al sistema incentivante, la decisione cui è giunto il Consiglio dei Ministri ha deciso, invece, di ridisegnare con successivo decreto da emanare, di concerto con il ministero dell’Ambiente e sentita la Conferenza Unificata entro il 30 aprile, un nuovo sistema di incentivi per il fotovoltaico e una revisione delle quote di energia rinnovabile necessarie a mantenere l’obiettivo comunitario di produrre entro il 2020 il 17% dell’energia lorda con questo tipo di energia.

Un compromesso questo che deriva dal primo pronunciamento da parte del Ministro dello Sviluppo Paolo Romani che voleva mettere il tetto degli 8000 MW per gli incentivi al fotovoltaico e le pressioni da parte degli operatori a non farlo raccolte dal Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo.

Una soluzione che a detta degli stessi operatori è però addirittura peggiore poiché pone il sistema nell’assoluta incertezza per i prossimi mesi.

Il decreto che dovrà essere varato entro aprile entrerà in vigore, infatti, dal 1 giugno 2011 e quindi sino al 30 maggio rimarranno valide – per gli impianti fotovoltaici – le disposizioni in merito agli incentivi previste dal terzo conto energia che è attivo dal 1 gennaio. Dopodiché si cambia.

I criteri con cui sarà scritto il decreto di riforma dei sistemi incentivanti sono già indicati nel testo varato il 3 marzo (all’art. 9ter) ovvero:

a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti;

b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell’Unione europea;

c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell’area di sedime;

d) applicazione delle disposizioni dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

In questo caso si tratta dei criteri che stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell’incentivazione; i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti; le condizioni per la cumulabilità dell’incentivazione con altri incentivi; le modalità per la determinazione dell’entità dell’incentivazione ecc.

Intanto però si prevede un tetto per l’accesso agli incentivi per le installazioni di impianti fotovoltaici su terreni agricoli; questi non dovranno occupare più del 10% della superficie, non potranno superare 1 MW di potenza installata e nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a 2 km tra di loro.

Limiti non validi “per i terreni abbandonati da almeno 5 anni e per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

I cambiamenti riguardano anche le altre energie rinnovabili: per eolico, biomasse e idroelettrico viene introdotto il sistema delle aste a ribasso per i nuovi impianti superiori ai 5 MW elettrici e i certificati verdi riconosciuti sugli impianti esistenti – quindi in maniera retroattiva- saranno ridotti del 22%, anziché del 30% come previsto nello schema iniziale.

Il Decreto legislativo prevede, infatti, che per i certificati verdi è garantito il ritiro di quelli in eccesso da parte del Gse (come stabilito dal comma 148 della legge 24 /2007) fino al 2016, fissando il prezzo di ritiro al 78% di quello massimo di riferimento.

Quindi per la tipologia di impianti non superiori ai 5MW di potenza non sono state accolte le indicazioni – da più parti pervenute in fase di discussione parlamentare del decreto- di non inserire il meccanismo delle aste a ribasso preferendo invece il meccanismo cosiddetto feed-in, come raccomandato anche dalla Commissione europea che indica l’adozione in primis di tariffe feed-in e in seconda battuta dei certificati verdi, ma non delle aste.

Un meccanismo quest’ultimo abbandonato dai due paesi europei che lo avevano inserito, Inghilterra e Portogallo, per i modesti risultati conseguiti, utilizzato in maniera complementare a schemi incentivanti a tariffa da Danimarca e Francia mentre in 21 paesi dell’Unione Europea si è scelto di utilizzare proprio strumenti a prezzo tipo feed-in.

Nel decreto si affronta anche il tema dell’efficienza energetica negli edifici e si introduce l’obiettivo di utilizzare almeno il 50% di energia rinnovabile per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento, da raggiungere – per successivi step – entro il 2017. L’articolo 9 del decreto stabilisce, infatti, che «i progetti di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedano l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento».

Negli allegati al decreto legislativo si precisa inoltre che gli impianti di produzione di energia termica nelle nuove abitazioni dovranno «essere realizzati in modo da garantire (…) le seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento: a) il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; b) il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; c) il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1 gennaio 2017».

Nel decreto legislativo s’interviene anche per frenare le truffe di cui anche il settore delle rinnovabili è stato oggetto.

Si prevede, infatti, la decadenza per un periodo di 10 anni dal diritto ad accedere agli incentivi per coloro che hanno operato in maniera non lecita.

All’art.21 si dice, infatti, che "non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci".

Il provvedimento “si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta” nonché al legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta; il soggetto responsabile dell’impianto; il direttore tecnico; i soci e gli amministratori con potere di rappresentanza.