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Regione Toscana: Aperte le iscrizioni all’albo servizio civile regionale

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Avviso per la presentazione di domande di iscrizione all’albo degli enti di servizio civile regionale e di istanze di variazione da parte di enti già iscritti all’albo

Fonte: Regione Toscana

Autore: Regione Toscana

Con decreto dirigenziale n. 3835 del 07/06/2016, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (di seguito BURT) n. 24 parte III del 15/06/2016, è stato emanato l’avviso (allegato A per la presentazione di domande di iscrizione all’albo degli enti di servizio civile regionale e di istanze di variazione da parte di enti già iscritti all’albo suddetto.

Termini per la presentazione delle domande e delle istanze

Le domande di iscrizione e le istanze di variazione possono essere presentate per un periodo di centottanta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul BURT, ovvero dal 16 giugno 2016.
Scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione e delle istanze di variazione:  12 dicembre 2016.

La Regione Toscana procederà nel 2017 ad aprire due nuove finestre per l’accreditamento all’albo degli enti di servizio civile regionale, una dal 01/06/17 al 30/06/17 e l’altra dal 01/07/17 al 31/12/17: sarà sospesa la possibilità di presentare domande di iscrizione o istanze di variazione esclusivamente durante il periodo di vigenza dei bandi per la presentazione dei progetti di servizio civile regionale.

Domande di iscrizione

Possono presentare domanda di iscrizione gli enti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale e riportati sull’avviso (punto 2.1), utilizzando l’apposito fac simile (allegato B) unitamente ai relativi allegati.

Per l’individuazione del responsabile del servizio civile regionale e del/dei coordinatore/i di progetti è necessario allegare – oltre a copia di un documento di identità in corso di validità e di copia del codice fiscale –  il curriculum vitae (debitamente firmato) predisposto utilizzando gli allegati D (responsabile servizio civile) ed E (coordinatore/i di progetti).

Gli enti che presentano domanda di iscrizione devono richiedere contestualmente anche l’abilitazione di uno o più operatori macchina (allegato F) per l’accesso al programma informatico SCR predisposto dalla Regione Toscana per la gestione del servizio civile regionale.

Istanze di variazione

Le istanze di variazione possono essere presentate esclusivamente dagli enti già iscritti all’albo degli enti di servizio civile regionale che vogliono modificare una delle figure indicate in fase di iscrizione o adeguamento (coordinatore di progetti, responsabile del servizio civile regionale), cancellare sedi di attuazione di progetto precedentemente iscritte o accreditare nuove sedi, passare ad una diversa categoria rispetto a quella a cui è stato iscritto (in tal caso è necessario verificare l’esistenza di tutti i requisiti richiesti per l’iscrizione a tale categoria). Per presentare istanza di variazione è necessario utilizzare l’apposito modello (allegato C) completo dei relativi allegati.

Qualora con l’istanza di variazione venga chiesta la modifica del responsabile del servizio civile regionale e di uno o più  coordinatore/i di progetti è necessario allegare – oltre a copia di un documento di identità in corso di validità e di copia del codice fiscale dei nuovi soggetti incaricati –  il curriculum vitae (debitamente firmato) predisposto utilizzando gli allegati D (responsabile servizio civile) ed E (coordinatore/i di progetti).

Modalità di presentazione delle domande e delle istanze

Le domande di iscrizione e le istanze di variazione possono essere presentate in una delle modalità di cui al punto 4 dell’avviso.

Si riportano di seguito gli articoli del regolamento attuativo della legge istitutiva del servizio civile, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R del 20/3/09 e s.m.i.:

Art. 3 Iscrizione all’albo
(articoli 5, comma 2 e 19, comma 1, lettera a) l.r. 35/2006)
1. Possono presentare domanda per l’iscrizione all’albo gli enti pubblici e privati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 della l.r. 35/2006.
1 bis. Gli enti di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all’articolo 5 comma 1 ter della l.r. 35/2006 sono
suddivisi nelle seguenti categorie:
a) enti di prima categoria, gli enti con oltre cinquanta sedi di attuazione dei progetti ed almeno tre oordinatori
di progetto;
b) enti di seconda categoria, gli enti con un numero di sedi di attuazione dei progetti da undici a cinquanta ed
almeno due coordinatori di progetto;
c) enti di terza categoria, gli enti con un numero di sedi di attuazione dei progetti da una a dieci ed almeno
un coordinatore di progetto.
1 ter. La domanda per l’iscrizione all’albo di servizio civile regionale può essere presentata esclusivamente nel periodo indicato dal competente ufficio della Regione e comunicato con apposito avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sul sito internet della Regione Toscana. Il competente ufficio della Regione provvede ad individuare tale periodo, di almeno trenta giorni, almeno due volte nel corso di ciascun anno solare.
2. Gli enti di cui al comma 1 non possono iscriversi all’albo qualora siano indicati quali sedi di attuazione di progetti di servizio civile regionale da parte di altri enti.
…omissis…

Art. 4
Domanda di iscrizione
(articoli 5, comma 2 e 19, comma 1, lettera a) l.r. 35/2006)
1. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentate dell’ente, è presentata al competente ufficio della Regione.
2. Nella domanda sono in particolare attestati:
a) la denominazione dell’ente, l’indicazione della sede legale ed il codice fiscale o partita iva;
b) l’indicazione del nominativo del responsabile per il servizio civile;
c)  l’indicazione delle sedi di attuazione dei progetti che insistono sul territorio regionale o all’estero, la
loro conformità alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed il titolo giuridico in base al
quale l’ente ha la disponibilità delle sedi. Ogni sede di attuazione può essere indicata da un unico ente.
d) l’indicazione della pagina web del proprio sito internet.
2 bis. Ai fini del presente regolamento si intende per sede di attuazione di progetto una sola sede fisica
contraddistinta da denominazione, via o piazza, numero civico ed eventuale partizione interna. Per ogni sede possono operare, compatibilmente con lo spazio a disposizione, fino a venti giovani anche afferenti a
progetti diversi.
3. Gli enti privati allegano alla domanda di iscrizione:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) organigramma dell’ente anche con riferimento al personale dedicato all’attività del servizio civile;
c) documentazione comprovante l’attività svolta nell’ultimo anno16 nell’ambito del territorio regionale.
4. Il competente ufficio della Regione provvede nel termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda.
Decorso tale termine l’iscrizione si intende effettuata.
5. Ad ogni ente iscritto è attribuito un codice regionale.

Art. 5
Procedura semplificata per l’iscrizione all’albo
(articolo 19, comma 1 lettera a) l.r. 35/2006)
1. Gli enti iscritti nell’albo nazionale del servizio civile nazionale o nell’albo regionale del servizio civile nazionale possono iscriversi all’albo degli enti di servizio civile regionale, indicando unicamente nella domanda:
a) il codice nazionale di accreditamento dell’ente;
b) l’indicazione delle sedi di attuazione di progetto;
c) l’indicazione dell’attività svolta nell’ultimo anno nell’ambito del territorio regionale.
2. Il competente ufficio della Regione provvede nel termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda.
Decorso tale termine l’iscrizione si intende effettuata.

Art. 6
Modalità di tenuta e di aggiornamento dell’albo
(articolo 5, comma 2 e 19, comma 1, lettera a) l.r. 35/2006)
1. L’albo è istituito presso il competente ufficio della Regione che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.
2. L’elenco degli enti iscritti è pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
2 bis. Le istanze di variazione possono essere presentate in ogni momento, salvo la modifica o l’aggiunta
delle sedi di attuazione di cui all’articolo 4, comma 2,lettera c) che può essere effettuata esclusivamente nel
periodo di cui all’articolo 3, comma 1 ter.
3. Le istanze di variazione sono presentate con le modalità di cui all’articolo 4 comma 1 ed il competente ufficio della Regione provvede nel termine di cui all’articolo 4, comma 4.
4. Il competente ufficio della Regione provvede periodicamente alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, disponendo la cancellazione degli enti nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
b)21 (abrogata).
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, gli enti possono presentare nuova domanda per l’iscrizione all’albo decorso un anno dalla data di comunicazione del provvedimento di cancellazione.

Documentazione

Decreto n. 3835 del 07/06/2016 ►►
Allegato A – Avviso ►►
Allegato B – Domanda di iscrizione ►►
Allegato C – Istanza di variazione ►►
Allegato D – Curriculum vitae responsabile servizio civile regionale ►►
Allegato E – Curriculum vitae coordinatore di progetti ►►
Allegato F – Richiesta operatori macchina per enti che presentano domanda di iscrizione ►►