Al via la rimodulazione volontaria degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche. E chi non ci sta perdera’ il diritto di ottenere ulteriori incentivi in futuro. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale del 6 novembre 2014, in attuazione dell’articolo 1 del decreto legge Destinazione Italia, e’ data la possibilita’ a chi in passato ha deciso di sfruttare la concessione di incentivi sotto forma di certificati verdi o di tariffe agevolate omnicomprensive, per realizzare impianti di produzione elettrica da fonti non rinnovabili, di prolungare di sette anni il periodo incentivazione, a fronte di una riduzione dell’incentivo attuale proporzionale al periodo di diritto residuo. In pratica i possessori di impianti potranno quindi decidere se allungare il periodo durante il quale possono usufruire degli incentivi a fronte di una riduzione del valore annuo, che sara’ calcolata in base a diverse percentuali a seconda che si tratti di certificati verdi o di tariffe omnicomprensive con una formula pubblicata assieme al decreto. A conti fatti la somma attualizzata degli incentivi percepiti non dovrebbe cambiare di molto rispetto al regime incentivante iniziale, piuttosto si tratta di un modo per spalmare i benefici concordati su un periodo piu’ lungo rispetto a quanto inizialmente pattuito.
L’obiettivo del decreto emesso dal ministero dello Sviluppo Economico e’ abbastanza chiaro: "Ridurre l’eccessivo onere annuo sui prezzi delle tariffe elettriche – che per la cronaca si riversa in bolletta andando a pesare sulla capacita’ di spesa dei consumatori in un periodo di vacche scheletriche piu’ che magre, ndr – spostare sul lungo periodo l’apporto produttivo degli impianti e massimizzare l’apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli impianti esistenti". Essendo una modifica dei termini del contratto di incentivazione realizzata su base volontaria, i produttori d’energia da fonti alternative non solari potranno decidere di non aderire. Con uno svantaggio, pero’: chi non usufruira’ di questa possibilita’, infatti, continuera’ a godere del regime incentivante precedente per tutto il periodo di diritto residuo, ma non potra’ avere accesso a ulteriori incentivi per 10 anni a partire dal termine del periodo in cui ha usufruito dei regimi in corso. In questo modo dovrebbero essere premiati quegli investitori che della produzione di energia rinnovabile intendono verosimilmente fare un business, prevedendo quindi di investire ulteriormente nel settore anche in futuro, piuttosto che coloro che hanno aderito al primo regime incentivante come un’occasione per un’operazione mordi e fuggi da non ripetere in futuro.
Sono comunque previsti limiti all’accesso a nuovi incentivi, anche se meno stringenti, anche per coloro che decidono di esercitare l’opzione di rimodulazione. Semplificando la normativa: gli strssi impianti da rinnovabili non fotovoltaiche ammessi alla rimodulazione potranno godere di nuovi o ulteriori strumenti incentivanti previsti dalla normativa nei casi di interventi di potenziamento; interventi di integrale ricostruzione, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di godimento all’incentivo originario; interventi di rifacimento totale degli impianti a biomasse di potenza non superiore al MW, se realizzati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all’incentivo originario. I proprietari di impianti che intendono esercitare l’opzione di rimodulazione volontaria dovranno inoltrare richiesta entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DM 6 novembre 2014, ossia entro il 17 febbraio 2015, secondo modalita’ che dovranno essere definite e pubblicate dal Gestore Servizi Energetici entro il 19 dicembre prossimo.