Con una rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio, sono stati pubblicati gli Allegati al Dlgs 102/2014 di recepimento della Direttiva 2012/27/UE per la promozione dell’efficienza energetica.
Il Decreto legislativo è stato pubblicato sulla Gazzetta del 18 luglio ma privo degli Allegati “per mero errore materiale”.
L’Allegato 1 elenca la legislazione comunitaria relativa a prodotti, servizi ed edifici che le pubbliche amministrazioni centrali devono rispettare in occasione della stipula di contratti di acquisto o nuova locazione di immobili, o di acquisto di prodotti e servizi.
Sono definiti, nell’Allegato 2, i criteri minimi per le norme tecniche in materia di audit energetici per i settori residenziale, industriale, terziario e trasporti, che UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, dovrà elaborare entro 180 giorni dalla pubblicazione del Dlgs.
Nell’Allegato 3 sono definiti i criteri in base ai quali il GSE dovrà valutare il potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti. Il Rapporto del GSE dovrà tener dei piani energetico-ambientali delle Regioni e delle Province autonome.
Basandosi sulle condizioni climatiche, sulla fattibilità economica e l’idoneità tecnica definite nell’Allegato 4, il GSE dovrà effettuare un’analisi costi-benefici per individuare le soluzioni più efficienti in termini di uso delle risorse e di costi, in materia di riscaldamento e raffreddamento. Presso il GSE sarà istituita una banca dati sulla cogenerazione e sulle infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento, esistenti e in realizzazione.
L’Allegato 5 contiene le informazioni, da fornire agli operatori che la richiedano, della garanzia di origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento.
Gli Allegati 6 e 7 contengono, rispettivamente i criteri di efficienza energetica per la regolamentazione delle reti dell’energia e per le tariffe della rete elettrica e i requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione. Con l’Allegato 8 sono forniti gli elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti dalle Pubbliche Amministrazioni.