L’efficienza energetica fa guadagnare sulla cubatura e sulle distanze; e le fatture devono basarsi sugli effettivi consumi individuali, senza ricarico del costo di spedizione.
Il decreto legislativo 102/2014 (attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.165 del 18.7.2014 (si veda ItaliaOggi del 19 luglio scorso), vigente dal 19.7.2014, tratta sia di benefici edilizi sia di garanzie nel sistema di misurazione dell’energia fruita.
Vediamo di illustrare il contenuto del decreto.
EDILIZIA
Partiamo dagli incentivi edilizi.
Innanzi tutto si tratta di benefici nel conteggio della cubatura per gli edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell’indice di prestazione energetica.
In questi casi lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura.
Rispettare l’efficienza energetica significa beneficiare anche quanto a distanze tra edifici, da confine e fascia di rispetto stradale e ferroviario e altezze massime dell’edificio. Nel rilascio dei titoli abitativi, nei limiti descritti, si può, infatti, andare in deroga alla normativa edilizia e urbanistica.
Le deroghe vanno esercitate, però, nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.
I benefici riguardano, oltre agli interventi di nuova costruzione, anche gli interventi su immobili esistenti. In particolare gli interventi di riqualificazione energetica che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori e inferiori necessari a ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza.
In questa ipotesi è possibile derogare alla normativa sulle distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà e sulle distanze minime di protezione del nastro stradale.
Il decreto legislativo in esame prevede una deroga dalle distanze, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga potrà essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Anche qui le deroghe andranno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.
CONSUMI
Il decreto prevede contatori individuali per i clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico. I contatori individuali devono misurare con precisione il consumo effettivo e fornire informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell’energia.
Quanto ai sistemi di misurazione, il decreto legislativo in commento rafforza la scelta di sistemi di misurazione intelligenti, che forniscano ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo di utilizzo, siano sicuri e rispettosi della privacy nella fase della raccolta dei dati di consumo.
Nel dettaglio viene fissata la data del 31 dicembre 2016 per l’installazione di contatori individuali nei condomini riforniti fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici: deve essere misurato l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare.
Nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali.
Inoltre nei condomini l’importo dei costi del teleriscaldamento deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto. Anche se il decreto fa salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.
Ancora le imprese, entro il 31 dicembre 2014, nelle fatture devono dare informazioni sul consumo effettivo di energia e la fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale; mentre le fatturazione intermedie possono basarsi anche su un sistema di autolettura da parte del consumatore.
Infine il decreto sottolinea che non devono applicarsi costi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l’accesso ai dati sui consumi.