Reddito forfetizzato per l’agroenergia e addio alla tassazione fondiaria. Si applica la percentuale del 25% all’ammontare delle operazioni soggette a Iva.
Questa la novità introdotta dal governo con il comma 1, dell’articolo 22, del decreto legge 24/4/2014, n. 66 («Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 dello scorso 24 aprile, che penalizza le imprese agricole che, per integrare le proprie attività, producono e cedono anche energia derivante da fonti rinnovabili.
La modifica interviene sul comma 423, dell’art. 1, della legge 266/2005 (Finanziaria 2006) e, con effetto dal periodo d’imposta 2014 (ovvero quello in corso al 31/12/2013), le dette attività non rientrano più nel reddito agrario, non essendo più assorbite da quest’ultimo; di fatto, in luogo di una tassazione di natura fondiaria, come attività connesse a quelle agricole principali di coltivazione del fondo, allevamento di animali o silvicoltura, ai sensi dell’art. 2135 c.c., le stesse realizzano un reddito, determinato forfetariamente, applicando il coefficiente del 25% all’ammontare delle operazioni registrate o da registrare ai fini dell’Iva.
In effetti, il citato comma 423, dell’art. 1, della legge finanziaria del 2006, al fine di rendere più proficuo l’esercizio delle attività agricole, aveva inserito tra le attività connesse per il comparto primario, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali (biogas, biomasse e altro) e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti con i prodotti vegetali, considerando le stesse produttive di reddito agrario, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito in modo ordinario (contrapposizione di ricavi e costi).
Con particolare riferimento alla produzione dell’energia con impianti fotovoltaici, dovendo rispettare sempre un principio di prevalenza delle attività principali agricole, l’Agenzia delle entrate, dopo aver ottenuto il parere del Ministero per le politiche agricole e forestali (prot. 3896/2008), aveva stabilito i requisiti necessari, affinché la detta attività potesse essere ricondotta nell’alveo del reddito fondiario, di cui all’art. 32 del Tuir, con uno specifico documento di prassi (circ. 32/E/2009).
Di conseguenza, una volta che l’imprenditore agricolo, nella forma di imprenditore individuale, società semplice ed ente non commerciale o nella forma di altre società personali (snc e sas) e di società a responsabilità limitata o cooperativa, posto l’esercizio dell’opzione, di cui al comma 1093, dell’art. 1, della legge 296/2006, aveva rispettato i requisiti di prevalenza (per la produzione di energia fotovoltaica, alternativamente la potenza nominale dell’impianto non superiore a 200 kw, la presenza di impianti integrati, un volume d’affari per attività agricola più alto, la detenzione di 1 ettaro di terreno per ogni 10 kw di potenza installata oltre i 200 kw), le dette attività connesse di produzione e cessione di energia potevano essere assorbite dal reddito agrario, con la conseguenza che l’agricoltore non doveva fare altro che indicare, nella propria dichiarazione dei redditi, il reddito dominicale e agrario, aggiornato con le tariffe d’estimo per la coltivazione in atto, senza ulteriore aggravio.
Il legislatore, mettendo mano alla disciplina, è intervenuto prevedendo che la determinazione del reddito, derivante dall’esercizio di tali attività connesse, deve essere determinato applicando un coefficiente del 25% all’ammontare delle operazioni registrate o da registrare ai fini dell’Iva, senza indicare l’ambito soggettivo di applicazione, con la conseguenza che le dette disposizioni si rendono applicabili all’imprenditore agricolo, in qualsiasi forma giuridica egli si sia costituito (impresa individuale, società di persone, di capitali o cooperative).
Le nuove disposizioni hanno sicuramente il pregio di evitare costose modifiche delle vesti giuridiche, come avvenuto in conseguenza dell’abrogazione della facoltà di optare per la tassazione fondiaria per taluni soggetti giuridici, oggi nuovamente reintrodotta, ma le stesse fanno saltare la pianificazione finanziaria delle imprese agricole, che si erano posizionate sul segmento produttivo nel medio e lungo periodo, investendo in impianti che richiedono una buona marginalità reddituale, stante il fatto che il 25% è applicato, di fatto, sui corrispettivi realizzati, al netto dell’Iva.
Come già indicato (si veda ItaliaOggi del 26/4/2014), la percentuale non è nuova al settore in quanto già applicata per la determinazione del reddito da attività agrituristiche (regime naturale), di cui all’art. 5, legge 413/1991 e delle prestazioni di servizio, eseguite dalle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, ai sensi dell’art. 56-bis del Tuir.
Stante il tenore letterale delle disposizioni appena richiamate, che fanno riferimento alle operazioni alle operazioni soggette a Iva, per le imprese si rende necessario tenere conto o meno anche della quota riferibile alla tariffa incentivante riconosciuta dal gestore, stante il fatto che, perlomeno fino al quarto Conto energia la stessa non rappresentava un vero e proprio prezzo, ma esclusivamente una somma destinata a sostenere l’investimento (Agenzia delle entrate, circ. 46/E/2007 § 6).
Infine, è opportuno evidenziare che le nuove disposizioni prevedono che il nuovo meccanismo di determinazione del reddito in maniera forfetizzata sia da considerare anche per la determinazione degli acconti riferiti al periodo d’imposta 2014, per i solari, ovvero nell’ambito delle dichiarazioni dei redditi in corso di predisposizione.