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Fotovoltaico, calcoli da rifare

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Dopo la circolare 36/2013, le modifiche da fare per non avere brutte sorprese in Unico

Il discrimine tra bene mobile o immobile sta nel catasto

Fonte: Italia Oggi

Autore: di Norberto Villa

Tutti da rifare i calcoli degli ammortamenti per gli impianti fotovoltaici. Il dietrofront dall’amministrazione finanziaria rende difficile il comportamento dei contribuenti che devono modificare quanto già operato per non avere brutte sorprese in Unico 2014.
La circolare 36/E del 2013 ha sciolto il dubbio circa la natura immobiliare o meno degli impianti fotovoltaici.
E dopo aver sostenuto nel passato una tesi differente (in contrasto con quanto allora sostenuto dall’Agenzia del territorio) ha individuato nelle caratteristiche catastali il discrimine tra bene mobile o immobile, con il risultato che la maggior parte degli impianti dovrà essere appunto considerato bene immobile.
Di tutto ciò occorrerà tener conto (soprattutto della non poca confusione che anche le stesse agenzie hanno generato) anche in sede di contenziosi in essere e, soprattutto, in sede di eventuale riconoscimento di una responsabilità del contribuente. Tanto che la stessa circolare afferma che «sono fatti salvi, ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto del contribuente («Tutela dell’affidamento e della buona fede»), i comportamenti tenuti dai contribuenti ai fini delle imposte dirette e indirette, sulla base delle diverse indicazioni rese con precedenti documenti di prassi». Ma ora chi si vuole adeguare alla circolare si trova costretto a cambiare strategia.
La circolare 36/E sostiene la natura di bene immobile ai fini fiscali qualora gli impianti siano da dichiarare in catasto e in particolare quando:
a) costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10;
b) risultano posizionate sulle pareti o su un tetto, oppure realizzate su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato, e per esse sussiste l’obbligo della menzione nella dichiarazione in catasto, al termine della loro installazione (l’obbligo sussiste quando l’impianto fotovoltaico integrato a un immobile ne incrementa il valore capitale o la redditività di una percentuale pari al 15% o superiore).
Da ciò risulta che per molti la natura immobiliare (secondo l’Agenzia delle entrate) non è in discussione.
Ma la natura di bene mobile o immobile è la linea che separa il coefficiente di ammortamento da utilizzare per il calcolo degli ammortamenti. Nella circolare 46/E del 2007 la stessa era stata individuata nel 9%. Invece la circolare 36/E prevede che nel caso in cui l’impianto fotovoltaico si configura come un bene immobile, è certo che il costo dell’investimento realizzato sia deducibile (sempre in forza degli articoli 102 e 54 del Tuir in base alla natura giuridica del contribuente) ma per individuare il coefficiente applicabile è necessario far riferimento al coefficiente previsto per beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentino caratteristiche similari dal punto di vista del loro impiego e della vita utile. Le indicazioni della circolare quelle di riferirsi «al settore dell’energia termoelettrica e in particolare all’aliquota di ammortamento prevista per «fabbricati destinati all’industria» corrispondente al 4%».
Da ciò si pongono non pochi dubbi circa il comportamento da adottare. È infatti facile presumere che nel passato il contribuente avrà imputato a conto economico un ammortamento in misura pari al 9% deducendo lo stesso. Contabilmente il comportamento sarà stato giustificato sulla base del piano di investimento e ritenendo pertanto la vita utile del bene pari a circa 11 anni. Ma ora se si continuasse con tale comportamento (imputazione a conto economico di un ammortamento calcolato al 9%) occorrerebbe poi operare una variazione in aumento nel modello Unico. Soluzione alternativa è quella di adeguarsi già in sede di bilancio all’orientamento della circolare 36/E e quindi di calcolare l’ammortamento al 4%. Ma per fare ciò occorrerà in linea con il principio contabile Oic 29 trovare la giustificazione del cambio di stima che in presenza di un piano finanziario d’investimento si presenta come una soluzione non facile.
L’unico dato positivo e che la circolare ha sostenuto è che sono fatti salvi i comportamenti del passato tenuti in linea con le precedenti indicazioni dell’Agenzia e quindi se qualcuno abbia nel passato in ossequio a quello che aveva sostenuto l’Agenzia avesse ammortizzato l’impianto–immobile con aliquota del 9% non deve ora rettificare il comportamento passato.
Nel caso in cui i pannelli fotovoltaici non sono accatastati autonomamente in quanto totalmente o parzialmente integrati all’unità immobiliare, i relativi costi, se capitalizzati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili, sono ammortizzati ai fini delle imposte dirette seguendo la procedura di ammortamento del bene di cui sono diventate parte integrante. L’aliquota di ammortamento applicabile sarà quella dell’immobile cui l’impianto risulta integrato.